Condizioni unificate per l’industria tessile tedesca (Versione: 01.01.2020)

§ 1 Ambito di applicazione

  1. Le condizioni unificate si applicano esclusivamente ai commercianti.
  2. A tutte le forniture e tutti i servizi del venditore si applicano esclusivamente le sottostanti condizioni unificate dell’industria tessile tedesca. Il venditore non riconosce le condizioni commerciali generali dell’acquirente, salvo che il venditore non ne abbia espressamente approvato la validità per iscritto. Ciò vale anche quando il Venditore è a conoscenza di condizioni commerciali contrastanti o divergenti dalle presenti Condizioni unificate, ma eroghi ugualmente i servizi senza alcuna riserva.

§ 2 Luogo di adempimento, consegna e accettazione

  1. Luogo di adempimento per tutti i servizi di cui al contratto di fornitura è il luogo della sede operativa del venditore.
  2. La fornitura della merce avviene franco fabbrica sul suolo tedesco. I costi di spedizione sono a carico dell’acquirente. L’acquirente può scegliere il trasportatore. La merce deve essere inviata priva di assicurazione. Le parti possono concordare un avviso di consegna.
  3. I costi di imballaggio per confezioni speciali sono a carico dell’acquirente.
  4. Spedizioni parziali assortite e in caso di combinazioni, conformi alla vendita, devono avvenire contemporaneamente previo precedente avviso. Spedizioni parziali non assortite sono ammesse esclusivamente previa approvazione dell’acquirente.
  5. Se per colpa dell’acquirente, l’accettazione non avviene nei tempi previsti, il venditore, a propria scelta, alla scadenza del termine supplementare di 12 giorni di calendario, ha il diritto di fatturare la merce con richiesta di pagamento immediato (per saldo fattura scaduta), di recedere dal contratto o di chiedere il risarcimento.

§ 3 Foro competente

Foro competente (anche per cambiali o assegni protestati) è, a discrezione della parte attrice, il luogo di una sede operativa tedesca di una delle parti. L‘attore ha altresì il diritto di citare in giudizio presso la sede dell’organizzazione professionale o dell’antitrust competente del venditore (Colonia). La competenza spetta al foro adito per primo.

§ 4 Oggetto contrattuale

  1. La consegna della merce avrà luogo a scadenze prestabilite (giorno lavorativo, oppure una determinata settimana di calendario). Tutte le vendite saranno concluse soltanto per determinati quantitativi, articoli, qualità e prezzi fissi. Entrambe le parti sono vincolate al rispetto di tale requisito. Non saranno effettuate vendite su commissione.
  2. Sono ammessi gli ordini in blocco; essi devono essere programmati alla stipula del contratto. Il termine di accettazione (della consegna) non potrà superare i 12 mesi.

§ 5 Interruzione della consegna

  1. In caso di forza maggiore, scioperi sindacali non attribuibili a uno dei Contraenti e altre interruzioni di esercizio non imputabili alle parti con una durata effettiva o prevista di oltre una settimana, il termine di consegna e accettazione sarà prontamente prorogato per la durata dell’impedimento, e comunque non oltre 5 settimane. La proroga sarà applicata esclusivamente qualora la Controparte sia tempestivamente informata sul motivo dell’impedimento, non appena si sarà palesata l’impossibilità di ottemperare al rispetto del termine di consegna o accettazione.
  2. Qualora la fornitura o l’accettazione, di cui ai casi menzionati al soprastante punto 1, non avvenga entro il termine di proroga della consegna o dell’accettazione, alla scadenza del termine supplementare di 12 giorni di calendario l’altra parte potrà recedere dal contratto.
  3. Le richieste di risarcimento danni sono escluse nei casi di cui al punto 1, a condizione che la rispettiva parte contrattuale abbia ottemperato al proprio obbligo di cui al punto 1.

§ 6 Termine di consegna supplementare

  1. Decorso il termine di consegna, inizierà a decorrere, senza preavviso, il termine di consegna supplementare, pari a 12 giorni di calendario. Decorso detto termine, l’acquirente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta. Decorso il termine di consegna concordato, l’acquirente è tenuto a definire con il venditore un termine di 4 settimane, qualora sia intenzionato a chiedere un risarcimento danni in luogo del servizio. Rimangono inalterate le disposizioni di legge sulla dispensabilità di fissare una scadenza (articoli 281 n. 2 e 321 n.2 del Codice civile tedesco (BGB).
  2. Per la merce a magazzino e la merce NOS (Never-out-of-Stock), pronte per la spedizione, il termine di consegna supplementare è pari a 5 giorni lavorativi. Vige l’obbligo di immediata comunicazione all’acquirente in caso di mancata consegna. Per il resto si applicano le clausole di cui al punto 1.
  3. Restano precluse le richieste dell’acquirente per ritardo nella consegna prima della scadenza del termine di consegna supplementare, qualora non venga applicato il § 8, punti 2 e 3.

§ 7 Reclamo

  1. La notifica di un reclamo per difetti evidenti deve essere inviata al venditore al più tardi entro 12 giorni di calendario dal ricevimento della merce. L’acquirente è tenuto a sporgere reclamo al venditore subito dopo la scoperta di eventuali vizi occulti.
  2. Dopo il taglio o altro tipo di lavorazione intrapresa della merce fornita, resta precluso qualsiasi tipo di reclamo per difetti evidenti.
  3. Differenze minime, tecnicamente inevitabili, relative a qualità, colore, larghezza, peso, allestimento o disegno, non costituisce alcun difetto. Altrettanto dicasi per le comuni differenze commerciali, a meno che il venditore non abbia specificato per iscritto una fornitura fedele al campione.
  4. In caso di reclami legittimi per difetti, l’acquirente ha, a discrezione del venditore, il diritto al rimedio dell’inconveniente o alla fornitura di merce sostitutiva priva di difetti entro 12 giorni di calendario successivi alla restituzione della merce. In tal caso, i costi di trasporto sono a carico del venditore. In caso di inadempimento dell’obbligo a porre rimedio, l’acquirente è esclusivamente legittimato a ridurre il prezzo di acquisto, oppure a recedere dal contratto, salvo applicazione del § 8, punti 2 e 3.
  5. Qualora il reclamo non viene notificato entro i termini, la merce si intende approvata.

§ 8 Risarcimento danni

  1. Sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte dell’Acquirente, salvo espressi accordi diversi dalle presenti condizioni.
  2. L’esclusione di cui al n. 1 non vale in caso di responsabilità ai sensi della legge in materia di responsabilità del prodotto, in caso di dolo, colpa grave dei titolari, dei rappresentanti legali e del personale dirigente, in caso di frode, mancato rispetto di una garanzia assunta, per lesione volontaria della vita, lesioni fisiche o danni della salute, oppure in caso di violazione volontaria degli obblighi contrattuali sostanziali. Per obblighi contrattuali sostanziali si intendono gli obblighi il cui adempimento è determinante per il contratto e sui quali l’acquirente può fare affidamento. Una rivendicazione di risarcimento per violazione di obblighi contrattuali sostanziali si limita tuttavia ai danni contrattuali tipici e prevedibili, ove non sussista altro caso di quelli menzionati nella prima frase 1.
  3. Una modifica dell‘onere della prova a danno dell‘acquirente non è collegata alle norme di cui sopra.

§ 9 Pagamento

  1. La fattura sarà emessa il giorno della consegna o dell’approntamento della merce. Di principio resta preclusa l’eventuale proroga della scadenza (definizione della data di valuta).
  2. Le fatture sono esigibili:
    1. entro 10 giorni dall’emissione della fattura e dall’invio della merce con sconto immediato del 4 %
    2. dall’11° al 30° giorno dall’emissione della fattura e dall’invio della merce con sconto immediato del 2,25 %
    3. entro il 31° – 60° giorno dall’emissione della fattura e dall’invio della merce al netto. Dal 61° giorno sarà applicata una mora ai sensi del § 286 art. 2 comma 1 del Codice civile tedesco.
  3. Se, invece del pagamento in contanti, assegno o mediante bonifico, il venditore accetta il pagamento in cambiali, all’accettazione della cambiale, dopo il termine netto di 61 giorni dall’emissione della fattura e dell’invio della merce, sarà applicata una maggiorazione dell’1% sull’importo complessivo della cambiale.
  4. Invece della disposizione di cui sopra, il regolamento dei conti può avvenire nel modo seguente, qualora l’acquirente si impegni al rispetto dello stesso per almeno 12 mesi:
    Fatture da Da saldare con il 4 % di sconto il Da saldare con il 2,25 % di sconto il Da saldare netto il
    Giorno 1-10 del mese 15 dello stesso mese 5 del mese successivo 5 del secondo mese successivo
    Giorno 11-20 del mese 25 dello stesso mese 15 del mese successivo 15 del secondo mese successivo
    Giorno 21-ultimo del mese 5 del mese successivo 25 del mese successivo 25 del secondo mese successivo

    Per il tipo di regolamento si applicano i punti da 1 a 3.

  5. Eventuali modifiche del modo di regolazione devono essere comunicate con un preavviso di almeno 3 mesi.
  6. I pagamenti devono sempre compensare i debiti scaduti più remoti oltre agli eventuali interessi di mora maturati.
  7. L’accredito definitivo sul conto corrente del venditore determina la puntualità del pagamento.

§ 10 Pagamento dopo la scadenza

  1. In caso di pagamenti eseguiti oltre la scadenza, si calcolano 9 punti percentuali al di sopra del tasso d’interesse base conformemente al 247 del Codice civile tedesco. Si applica inoltre il § 288 del Codice civile tedesco.
  2. Prima del pagamento completo delle fatture scadute, comprensivo di interessi, il venditore non è obbligato ad alcun’altra fornitura contemplata dai contratti di fornitura in essere. È fatto salvo l’esercizio del diritto al risarcimento danni per ritardato pagamento.
  3. In caso di sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale, quale per esempio insolvibilità, incapacità o ritardo nei pagamenti, in caso di contratti di fornitura basati sul medesimo rapporto giuridico, il venditore non è tenuto ad alcuna ulteriore consegna di cui agli attuali contratti di fornitura, o può recedere da essi dopo avere definito un termine supplementare di 12 giorni di calendario. Si applica inoltre il § 321 del Codice civile tedesco. È fatto salvo il § 119 della norma in materia di insolvenza [Insolvenzverordnung].

§ 11 Compensazione e ritenzione

La compensazione e la trattenuta degli importi delle fatture scadute è ammessa esclusivamente con crediti incontestati o accertati e passati in giudicato, purché non si tratti di richieste di risarcimento strettamente collegate alla richiesta del venditore di adempimento contrattuale esente da difetti.

§ 12 Riserva di proprietà

  1. La merce resta di proprietà del venditore fino a pagamento completo di tutti i crediti scaturiti dalla fornitura della merce di cui all’intero rapporto commerciale, inclusi i crediti accessori, le richieste di risarcimento danni nonché gli incassi di assegni e cambiali. La riserva di proprietà resta in essere anche se i singoli crediti del venditore sono inseriti in un conto corrente saldato e riconosciuto.
  2. Se l’acquirente collega, unisce o lavora la merce sottoposta a riserva di proprietà formando un altro bene mobile, non scaturirà alcun obbligo a carico del venditore. Il collegamento, l’unione o la lavorazione non implicano per l’acquirente la proprietà del nuovo bene conformemente ai §§ 947 e seguenti del Codice civile tedesco. In caso di collegamento, unione o lavorazione con i beni non appartenenti al venditore, quest’ultimo acquisisce la comproprietà del nuovo bene secondo il rapporto tra valore fatturato della sua merce soggetta a riserva di proprietà e il valore complessivo.
  3. Qualora la transazione commerciale tra venditore e acquirente contempli il coinvolgimento di un ente centrale di liquidazione, che si assume lo star del credere, con l’invio della merce, il venditore cede la proprietà all’ente centrale di liquidazione con la condizione sospensiva del pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’ente centrale di liquidazione. L’Acquirente è esonerato soltanto in seguito al pagamento da parte dell’ente centrale di liquidazione.
  4. L’acquirente è autorizzato alla rivendita o alla rilavorazione soltanto se sussistono i seguenti requisiti:
    a) L’acquirente può cedere o lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà solo nell’ambito del regolare esercizio, a condizione che non sussista un successivo peggioramento del suo stato patrimoniale.
    b) Con il presente l’acquirente cede al venditore il credito e tutti i diritti ad esso correlati, scaturiti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, compresi eventuali crediti a saldo. Il venditore accetta tale cessione.
    c) Se la merce è stata collegata, unita o lavorata, e qualora il venditore abbia acquisito la comproprietà per l’importo del rispettivo valore fatturato, egli avrà diritto al prezzo di acquisto in proporzione al valore dei suoi diritti sulla merce.
    d) Qualora l’acquirente abbia venduto il credito nell’ambito del factoring effettivo, il venditore subentra nel credito dell’acquirente in base al Factor e inoltra i proventi della vendita proporzionalmente al valore dei diritti spettanti al venditore relativamente alla merce. L’acquirente è obbligato a rendere palese la cessione al Factor, qualora sia in ritardo di oltre 10 giorni con il saldo di una fattura, oppure in caso di sostanziale peggioramento del suo stato patrimoniale. Il venditore accetta tale cessione.
    e) L’acquirente è autorizzato all’incasso dei crediti ceduti fino a che ottemperi ai propri obblighi di pagamento. L’autorizzazione all’incasso decade in caso di mora da parte dell’acquirente o di sostanziale peggioramento del suo stato patrimoniale. In tal caso, con il presente, l’acquirente autorizza il venditore a informare l’acquirente della cessione e incassare a sua volta i crediti. Per l’esercizio dei crediti ceduti, l’acquirente è tenuto a rilasciare le informazioni necessarie e consentire la verifica di tali informazioni. In particolare, l’acquirente è tenuto a consegnare al venditore, dietro espressa richiesta, un elenco dettagliato dei crediti spettanti con nome e indirizzo degli acquirenti, importo dei singoli crediti, data della fattura e altri dettagli.
  5. Se il valore della garanzia in essere per il venditore supera di oltre il 10% i rispettivi crediti complessivi, su richiesta dell’acquirente il venditore è obbligato al rilascio delle garanzie a sua discrezione.
  6. La costituzione in pegno o il trasferimento dei beni soggetti a riserva di proprietà o dei crediti ceduti sono inammissibili. Il venditore dovrà immediatamente essere informato di eventuali pignoramenti specificando il creditore pignoratizio.
  7. Qualora il venditore riprenda l’oggetto della fornitura, esercitando il diritto di riserva di proprietà a lui spettante, non sarà implicitamente contemplato il recesso contrattuale. Il venditore può ottenere soddisfazione dalla merce restituita soggetta a diritto di proprietà tramite la vendita con trattativa privata.
  8. L’acquirente custodisce gratuitamente per il venditore la merce soggetta a riserva di proprietà. Egli è tenuto a proteggerla contro i pericoli comuni, quali per esempio rischio di incendio, furto e danni provocati dall’acqua, nella misura consueta. Con le presenti condizioni, l’acquirente cede al venditore, per l’importo del valore fatturato della merce, i diritti di risarcimento nei confronti delle compagnie di assicurazione, o di altri soggetti obbligati all’indennizzo, per i danni del tipo sopra menzionati. Il venditore accetta la cessione.
  9. Tutti i crediti e i diritti scaturiti dalla riserva di proprietà per tutte le forme specifiche di cui alle presenti condizioni restano in essere fino al completo svincolo da tutti gli eventuali obblighi (assegno-cambiale) contratti dall’acquirente nell’interesse del venditore. Nel caso di cui alla prima frase, l’acquirente è principalmente autorizzato a ricorrere al Factoring per tutti i suoi crediti. Tuttavia l’acquirente è tenuto a informare il venditore prima di assumersi eventuali obblighi.

§ 13 Legge applicabile

Le presenti condizioni sono regolate dalla Legge tedesca. È esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11/04/1980.